1. Alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «venti anni».
1. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;
b) il comma 3 è abrogato.
1. All'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 01, le parole: «settanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «settantacinque anni»;
b) al comma 1, alinea, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
c) al comma 1-bis, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;
d) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni ipotesi di detenzione domiciliare l'ufficio di esecuzione penale esterna ha compiti di monitoraggio della misura con obbligo di riferire periodicamente al magistrato di sorveglianza sull'andamento della stessa».
1. All'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «almeno metà» sono sostituite dalle seguenti: «almeno due terzi», le parole: «almeno due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre quarti» e le parole: «di metà» sono sostituite dalle seguenti: «di due terzi»;
b) il comma 5 è abrogato.
1. L'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è abrogato.
1. Al comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «sulla base degli atti,», sono inserite le seguenti: «sentite le persone offese,»;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il giudice condanna l'imputato al pagamento di una adeguata provvisionale a favore della persona offesa, subordinando la stessa applicazione della pena su richiesta all'effettiva corresponsione della predetta provvisionale».
1. Al comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».