PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «venti anni».

Art. 2.

      1. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;

          b) il comma 3 è abrogato.

Art. 3.

      1. All'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 01, le parole: «settanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «settantacinque anni»;

          b) al comma 1, alinea, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

          c) al comma 1-bis, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;

          d) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni ipotesi di detenzione domiciliare l'ufficio di esecuzione penale esterna ha compiti di monitoraggio della misura con obbligo di riferire periodicamente al magistrato di sorveglianza sull'andamento della stessa».

 

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Art. 4.

      1. All'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «almeno metà» sono sostituite dalle seguenti: «almeno due terzi», le parole: «almeno due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre quarti» e le parole: «di metà» sono sostituite dalle seguenti: «di due terzi»;

          b) il comma 5 è abrogato.

Art. 5.

      1. L'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 6.

      1. Al comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole: «sulla base degli atti,», sono inserite le seguenti: «sentite le persone offese,»;

          b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il giudice condanna l'imputato al pagamento di una adeguata provvisionale a favore della persona offesa, subordinando la stessa applicazione della pena su richiesta all'effettiva corresponsione della predetta provvisionale».

Art. 7.

      1. Al comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».